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Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio
1La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:
2La carcerazione può durare 60 giorni al massimo. 3I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio. |