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Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie
1I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi1 concernenti i richiedenti l’asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.2 1bisLe disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l’asilo si applicano anche:
2Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 19946 sull’assicurazione malattie. 1 RS 142.31 |
