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Art. 87 Contributi federali
1La Confederazione versa ai Cantoni:
2L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi. 3Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.8 4La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.9 1 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889 6503). |