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Art. 98 Ripartizione dei compiti
1La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali. 2Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite.2 3I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti. 1 RS 192.12 |