Legge federale
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Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 316
1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.317 1bis La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:
1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.319 2 La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:
3 L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:
4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 18adella legge federale del 19 giugno 1992320 sulla protezione dei dati. 5 La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo. 6 Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:
316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 318 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 319 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 320 RS 235.1 |