1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.317
1bis La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:
- a.
- su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
- b.
- su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.318
1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.319
2 La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:
- a.
- gli aeroporti o gli Stati di partenza;
- b.
- le categorie di dati secondo il capoverso 3;
- c.
- gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.
3 L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:
- a.
- generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b.
- numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
- c.
- numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
- d.
- aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;
- e.
- numero del trasporto;
- f.
- numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
- g.
- data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.
4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 18adella legge federale del 19 giugno 1992320 sulla protezione dei dati.
5 La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.
6 Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:
- a.
- se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
- b.
- il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.
316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
318 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
319 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
320 RS 235.1