Art. 104cAccesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso 328
1 Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.
2 Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:
a.
cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
b.
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
c.
agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.
3 L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.
4 Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.
328 Originario art. 104b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).