Legge federale
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Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza
In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:
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