Legge federale
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Art. 109f Principi
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP358 o dell’articolo 49a o 49abis CPM359 e al ritorno volontario, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour). 2 Il sistema d’informazione serve a:
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