Legge federale
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Art. 120 Altre infrazioni
1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
2 Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della presente legge. 394 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). 395 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |