Legge federale
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Art. 120d Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d’informazione visti 397
Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d è punito con la multa. 397 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3629). |