1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
2 All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
a.
investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
b.
persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
c.
persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
d.
persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
e.
persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico.