Art. 44Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora 64
1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:
a.
coabitano con lui;
b.
dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
c.
non dipendono dall’aiuto sociale;
d.
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
e.
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC65 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.