Legge federale
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Art. 53a Categorie interessate 76
1 Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell’integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città. 2 Nel promuovere l’integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani. 76 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |