Legge federale
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Art. 64e Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento 138
Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l’autorità competente può obbligare lo straniero a:
138 Introdotto dall’all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). |