del 16 dicembre 2005 (Stato 1° luglio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
1 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi259. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi.
2 L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera.
258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471).
259 RS 142.31