Legge federale
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Art. 98a Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione 283
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008284 sulla coercizione è applicabile. 283 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327). 284 RS 364 |