Legge federale
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Art. 103a Controllo di confine automatizzato all’aeroporto 313
1 Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell’entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso. 2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:
3 La partecipazione alla procedura di controllo automatizzata richiede un passaporto biometrico o una carta per partecipanti nella quale sono registrati i dati biometrici del titolare. Le autorità competenti per il controllo al confine possono rilevare i dati biometrici necessari al rilascio della carta per partecipanti. 4 Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del sistema d’informazione di Schengen (SIS). 5 Le autorità competenti per il controllo al confine gestiscono un sistema d’informazione. Questo serve al trattamento dei dati personali relativi alle persone che necessitano di una carta per partecipanti per la procedura di controllo automatizzata. Il sistema d’informazione non contiene dati biometrici. Le persone interessate devono essere previamente informate in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni di partecipazione alla procedura di controllo automatizzata, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione e il catalogo dei dati personali da trattare nel sistema d’informazione. 313 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). 314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 315 RS 0.142.112.681 316 RS 0.632.31 |