Art. 107Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione
1 Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
2 Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
a.
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
c.
dati biometrici;
d.
altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero;
f.
i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
g.
indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981332 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.
3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
a.
dati giusta il capoverso 2;
b.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
c.
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
4 L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.