Legge federale
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Art. 109a Consultazione dei dati del sistema centrale d’informazione visti 336
1 Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008337. 2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
3 Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI342, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
4 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI. 336 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629). 337 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. 338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935). 339 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411). 340 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1. 341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381). 342 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investiga-zione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129. |