1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell’integrazione.
2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi83, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.
3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.
4 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.
5 D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.