Legge federale
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Art. 68a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen 150
1 e 2 ... 3 La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all’articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. 4 ... 5 In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente. 6 ... 150 Introdotto dall’all. 1 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117). Cpv. 1, 2, 4e 6entrano in vigore posteriormente (RU 2021 365). |