Legge federale
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Art. 87 Contributi federali
1 La Confederazione versa ai Cantoni:
2 L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi. 3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.258 4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.259 251 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 38896503). 252 RS 142.31 253 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). 254 Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). 255 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 256 RS 311.0 257 RS 321.0 258 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). 259 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). |