Legge federale
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Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione
1 Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera. 2 Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
4 L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti. |