Legge federale
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Art. 31
1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente. 2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 8. 3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP46, dell’articolo 49a o 49abis CPM47 o, con decisione passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 68 della presente legge, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera.48 L’articolo 61 LAsi49 si applica per analogia.50 48 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |