Legge federale
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Art. 35 Permesso per frontalieri
1 Il permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25). 2 Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni. 3 Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato. 4 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1. |