Legge federale
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Art. 57 Informazione e consulenza 85
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri. 2 Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell’integrazione. 3 I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito. 4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d’integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri. 5 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1–4. 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |