Legge federale
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Art. 58b Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione
1 L’accordo d’integrazione è stipulato con l’interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenzario della promozione dell’integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento. 2 Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l’acquisizione di competenze linguistiche, l’integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l’acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull’ordinamento giuridico svizzeri. 3 Se le autorità competenti esigono la conclusione di un accordo d’integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo. 4 Le autorità competenti possono rivolgere raccomandazioni per l’integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42. |