Legge federale
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Art. 59a Microchip 98
1 I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 200399 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 2001100 sui documenti d’identità (LDI) si applica per analogia. 2 Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati. 98 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |