Art. 68dCancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS 164
1 Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall’autorità segnalante non appena:
a.
la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen;
b.
le decisioni sono state revocate o annullate; o
c.
è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2 La competente autorità di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.
3 Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno di cui all’articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena:
a.
la durata del divieto d’entrata o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP165 o dell’articolo 49a o 49abis CPM166 è scaduta;
b.
le decisioni sono state revocate o annullate; o
c.
è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
4 Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un’eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno.
164 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).