Legge federale
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Art. 7 Passaggio di confine e controlli al confine 18
1 L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen. 1bis La Confederazione collabora con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/189619 all’attenzione di tale agenzia.20 2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64.21 3 Se, conformemente al codice frontiere Schengen22, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.23 Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.24 18 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a). 19 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1. 20 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219). 21 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). 22 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1. 23 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171). 24 Introdotto dall’all. del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU 2008 56295405art. 2 lett. b; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). |