Legge federale
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Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto 185
1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:
2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati. 185 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). |