Art. 71bTrasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto 185
1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:
a.
le autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;
b.
i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;
c.
il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.
2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.