1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
a.
notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
b.
accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.
2 Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.
3 La persona fermata deve:
a.
venire informata del motivo del fermo;
b.
avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.
4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.
5 Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.
6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.