Legge federale
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Art. 88 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali 291
1 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi292. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi. 2 L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera. 291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471). |