Legge federale
|
|
Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
2 Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa. 3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore:
448 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). 449 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). |
