Art. 82Finanziamento da parte della Confederazione 245
1 La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984246 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:
a.
richiedenti l’asilo;
b.
rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;
c.
stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento della SEM;