1 Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.296
2 L’obbligo di assistenza comprende:
- a.
- il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;
- b.
- l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.
3 L’impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:297
- a.
- per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
- b.
- i costi dell’accompagnamento;
- c.
- i costi del rinvio coatto.
4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi298. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.299
5 Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.
6 Si possono chiedere garanzie.
295 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
296 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
298 RS 142.31
299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).