Legge federale
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Art. 103c Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell’EES 350
1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226351:
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226. 4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:352
5 ...353 6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.354 350 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171). 351 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1. 352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023147; FF 20202577). 353 Abrogato dal n. III della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023147; FF 20202577). 354 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023147; FF 20202577). |