Legge federale
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Art. 103g Controllo di confine automatizzato all’aeroporto 360
1 Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. 2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di confine automatizzato. 4 Nel quadro del controllo di confine automatizzato le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip. 360 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171). |