1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
a.
dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
b.
deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
c.
non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)9 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).
2 Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d’entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.11
4 Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.12
8 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).