Legge federale
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Art. 58a Criteri d’integrazione
1 Nel valutare l’integrazione l’autorità competente si basa sui criteri seguenti:
2 Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. 3 Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso. |