Legge federale
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Art. 60
1 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo. 2 Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
3 L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:
4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi. 104 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 106 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |