Legge federale
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Art. 64c Allontanamento senza formalità 135
1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:
2 Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b). 135 Introdotto dall’all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). 136 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 137 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3. |