Legge federale
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Art. 71a Operazioni internazionali di rimpatrio 181
1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896182; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l’importo e le modalità degli indennizzi.183 2 Il DFGP può concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni. 3 Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi. 181 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 182 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis. 183 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219). |