Legge federale
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Art. 83 Decisione d’ammissione provvisoria
1 Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria.248 2 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. 3 L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 4 L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5 Il Consiglio federale designa gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.249 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.250 5bis Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.251 6 L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali. 7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:252
8 I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi256 sono ammessi provvisoriamente. 9 L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM257 o dell’articolo 68 della presente legge.258 10 Le autorità cantonali possono concludere accordi d’integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.259 248 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 249 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 250 Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 251 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 252 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 253 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 255 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 258 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 259 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |