1 La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
2 La SEM trasmette i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest’ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896433. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.434
432 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
433 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.
434 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).