1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LPD437.438
2 Qualora non garantisca una protezione adeguata, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali nei seguenti casi:
a.
la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all’articolo 6 capoversi 6 e, se del caso, 7 LPD;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata e non è possibile ottenere il suo consenso entro un termine ragionevole; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia o dinanzi a un’altra autorità estera competente.439
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:
a.
uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
438 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
439 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
440 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).