Legge federale
|
|
Art. 119 Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio
1 Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:
|
