Legge federale
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Art. 12 Notificazione
1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa. 2 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza. 3 Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione. |